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Eredità e successioni

Un erede può decidere di non accettare l'eredità destinatagli, manifestandolo espressamente. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione, resa al notaio o al funzionario del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta. La rinuncia presuppone la morte della persona della cui eredità si tratta, cioe l'apertura della successione. Viene effettuata generalmente quando l'eredità è gravata da debiti per non dovervi rispondere e in tal caso dovrà essere effettuata anche da tutti i discendenti del rinunciante. Può essere fatta anche per agevolare altri coeredi con un unico passaggio di proprietà qualora l'eredità sia attiva. La rinuncia non può essere parziale, né condizionata, né a termine.

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Chi ha rinunciato all'eredità puo revocare la rinuncia. E' necessario presentarsi per rendere una dichiarazione contraria a quella effettuata con l'atto di rinuncia.
Se l'eredità non è stata accettata da alcuno e non vi sia nessuno nel possesso dei beni ereditari, per evitare che il patrimonio resti privo di tutela giuridica, è prevista la nomina di un curatore dell'eredità stessa che opera con funzioni di amministratore sotto la vigilanza del Giudice della successione. Il curatore ha il compito di salvaguardare gli interessi dell'eredità, occupandosi di: farne l'inventario, rispondere ad eventuali istanze proposte contro di essa, amministrarla o devolverla allo Stato se essa non viene accettata. Per gli atti che vanno oltre l'ordinaria amministrazione, il curatore deve chiedere l'autorizzazione del Giudice. Infatti, tutti i compiti del curatore sono vigilati dal Giudice, il quale puo in qualsiasi momento chiederne conto al curatore e, se opportuno, revocarne la nomina. Il curatore cessa dalla sua carica se interviene accettazione da parte di un erede (art. 532 c.c.) o, in assenza di eredi, nel momento della devoluzione allo Stato a 10 anni dalla morte (art. 586 c.c.).
L'eredità si può accettare/rinunciare entro 10 anni dalla morte. Chiunque comunque abbia un interesse ad abbreviare il termine decennale, può chiedere al Giudice della successione di fissare un termine entro il quale i chiamati all'eredità devono dichiarare se vogliono accettare o rinunciare alla stessa. Qualora il chiamato non effettui (o renda) la dichiarazione entro il termine fissato, perde il diritto di accettare.
L'eredità può essere accettata con beneficio d'inventario. Tale accettazione ha lo scopo di tenere separato il patrimonio del defunto da quello dell'erede, e di conseguenza l'erede risponde di eventuali passività solo nei limiti di quanto ha ereditato. L'accettazione con beneficio si fa con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si e nel possesso dei beni. L’ accettazione con beneficio d’inventario per minori, interdetti, inabilitati amministrati deve essere preceduta dall’autorizzazione del giudice tutelare. Per i minori è competente il giudice tutelare del luogo di residenza dei minori. L’accettazione espressa si può fare solo dal notaio.

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L'inventario è un atto finalizzato a documentare una certa situazione economico-patrimoniale con riferimento ad un momento o ad una determinata situazione. Affinché l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario produca gli effetti che le sono propri (in primis, la separazione tra i patrimoni del defunto e dell'erede) è necessario che la stessa sia preceduta o seguita dall'inventario nelle forme e nei termini prescritti dalla legge. Le dichiarazioni e le attestazioni risultanti sono caratterizzate da valore probatorio e possono essere contestate unicamente con la proposizione della querela di falso. La dichiarazione di accettazione con beneficio deve essere seguita o preceduta dall'inventario dei beni del defunto nei termini stabiliti dalla legge. L'inventario dell'eredità successivo all'accettazione può essere redatto da un notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioé il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro 3 mesi dall'accettazione se non si è nel possesso dei beni. L'inventario dell'eredità precedente l'accettazione viene redatto da un notaio o da un cancelliere e deve essere seguito dall'accettazione beneficiata entro 40 (quaranta) giorni.
Gli eredi che hanno accettato con beneficio d'inventario hanno l'obbligo di chiedere le autorizzazioni al Giudice della successione per compiere atti di vendita o comunque di straordinaria amministrazione relative sia ai beni mobili (entro 5 anni dall'accettazione) sia agli immobili caduti in successione. La violazione di tale obbligo comporta la decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario e, di conseguenza, l'erede deve rispondere dei debiti dell'eredità anche con il proprio patrimonio personale.
Chi fa testamento puo' nominare uno o piu' esecutori testamentari per curare l'esecuzione delle disposizioni testamentarie. La persona nominata puo' accettare l'incarico, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto).

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La persona nominata come esecutore testamentario puo', con dichiarazione ricevuta dal cancelliere del Tribunale competente (Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto) rinunciare all'incarico.

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Quando i beni ereditari restano incustoditi, per evitare dispersione o sottrazione, le persone legittimate possono chiedere l'apposizione dei sigilli sui beni caduti in successione. L'istanza deve essere rivolta al Giudice della successione del Tribunale competente e cioè quello dell'ultimo domicilio del defunto.
La rimozione dei sigilli all'eredita' e' disposta con decreto del Giudice della successione e non può avvenire se non siano decorsi almeno tre giorni dall'apposizione, a seguito di istanza delle persone legittimate. Al provvedimento di rimozione dei sigilli chiunque abbia interesse puo' fare opposizione (art. 764 c.p.c.).
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