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Minori e il Giudice Tutelare

ll genitore che si vuole recare all'estero da solo o con il figlio minore e che manca dell'assenso dell'altro genitore, deve rivolgersi al Giudice Tutelare competente per ottenere l'autorizzazione al rilascio o al rinnovo del passaporto per se stesso o per il figlio minore. Il Giudice competente e' quello del luogo di residenza del minore. Se il minore risiede all'estero, e' competente l'autorita' consolare del paese di residenza. Tale autorizzazione e' necessaria sia per le situazioni di filiazione legittima che naturale o in caso di tutela del minore.

Lista degli allegati"

Allegati

I genitori o gli esercenti la potesta' sui figli minori non possono assumere iniziative di natura patrimoniale per i minori se non a seguito di apposita istanza proposta al Giudice Tutelare competente (ovvero innanzi al Giudice ove il minore risiede). I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono: accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario; rinuncia all'eredita' pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente; accettazione di un legato; riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore; autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore; autorizzazione al passaggio di proprietà di un autoveicolo ereditato dal minore, (per la vendita dell’autoveicolo ereditato dal minore, il Giudice Tutelare esprime solo parere, il ricorso andrà successivamente depositato alla cancelleria volontaria giurisdizione- 6° piano, stanza 22); autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore; autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente; autorizzazione ad accettare una donazione fatta al minore; autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore. N.B: la riscossione dell’indennità di frequenza e/o accompagnamento per i figli minori non necessitano dell’autorizzazione del Giudice leggi la nota
La minore d'eta' che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potesta') ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore puo' essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza. La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione di gravidanza. E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi. Il Giudice Tutelare e' chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermita' di mente. A differenza di quanto accade per la minore di eta', nel caso dell'interdetta l'autorizzazione del giudice tutelare e' necessaria non solo per l'intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta puo' essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché legalmente separato. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ovvero il medico di fiducia trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione, che reca altresi' il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare e' tenuto a provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, previa audizione, ove ritenuta opportuna, delle persone interessate.
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