La minore d'eta' che vuole interrompere la gravidanza nei primi novanta giorni (dodici settimane) deve avere l'assenso dei genitori (o dell'unico genitore esercente la potesta') ovvero del tutore. In caso di rifiuto del consenso, di parere difforme o quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione degli stessi, la minore puo' essere autorizzata dal giudice tutelare a decidere sull'interruzione di gravidanza.
La minore deve rivolgersi ad un consultorio pubblico, o ad una struttura socio-sanitaria abilitata dalla regione, o ad un medico di base. Costoro, espletati gli accertamenti di legge, rimettono, entro sette giorni dalla richiesta, una relazione corredata dal proprio parere al Giudice Tutelare, il quale entro cinque giorni e sentita la minore, tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la stessa, a decidere l'interruzione di gravidanza.
E' competente il Giudice Tutelare del luogo nel quale opera il consultorio, la struttura sanitaria o il medico di base cui la minore ha scelto di rivolgersi.
Il Giudice Tutelare e' chiamato ad intervenire nel procedimento per l'interruzione di gravidanza anche quando la gestante sia interdetta per infermita' di mente. A differenza di quanto accade per la minore di eta', nel caso dell'interdetta l'autorizzazione del giudice tutelare e' necessaria non solo per l'intervento abortivo nei primi novanta giorni, ma anche per quello da praticarsi dopo tale termine in caso di grave pericolo per la vita o la salute della donna. La richiesta puo' essere presentata, oltre che dalla donna personalmente, anche dal tutore o dal marito non tutore, purché legalmente separato. Il medico del consultorio o della struttura socio-sanitaria, ovvero il medico di fiducia trasmette al giudice tutelare, entro il termine di sette giorni dalla presentazione della richiesta, una relazione, che reca altresi' il parere del tutore, se espresso. Il giudice tutelare e' tenuto a provvedere entro cinque giorni dal ricevimento della relazione, previa audizione, ove ritenuta opportuna, delle persone interessate.