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Titoli di Credito

Il legittimo portatore di un assegno (e cioè: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto, il beneficiario e l'Istituto emittente) che ne abbia perso il possesso a causa di smarrimento, distruzione o furto, può rivolgersi al Presidente del Tribunale dove l'assegno è pagabile, o al Presidente del Tribunale dove è residente chi presenta l'istanza, per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia dell'assegno smarrito, distrutto o sottratto e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Il provvedimento del Giudice (denominato ammortamento) pertanto sostituisce il titolo di credito smarrito, distrutto o sottratto. Il provvedimento di ammortamento diviene definitivo e, di conseguenza, il titolo ammortato rimane privo di ogni effetto soltanto quando non sia stata proposta opposizione. L'assegno bancario, l'assegno circolare, il vaglia bancario, sui quali risulti apposta la clausola "NON TRASFERIBILE" non sono soggetti alla procedura di ammortamento.
Il legittimo portatore della cambiale e/o vaglia cambiario che ne abbia perso la disponibilità a causa di furto, smarrimento o distruzione (ossia: il prenditore o ultimo giratario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto e il beneficiario) può fare istanza al Presidente del Tribunale dove la cambiale/vaglia cambiario è pagabile o al Presidente del Tribunale dove è residente l'istante per ottenere un provvedimento che dichiari l'inefficacia della cambiale e/o vaglia smarriti, distrutti o sottratti e lo autorizzi ad ottenere il pagamento dal debitore. Anche il debitore può richiedere l'ammortamento se, dopo aver pagato la cambiale ipotecaria la smarrisce o, se la stessa è distrutta o rubata, in quanto se trattasi di cambiale ipotecaria non gli sarebbe altrimenti possibile chiedere la cancellazione dell'ipoteca al Conservatore dei Registri Immobiliari. Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, se la cambiale è già scaduta, o dalla data di scadenza della stessa se tale data è successiva a quella di pubblicazione.
Il legittimo portatore del libretto/certificato di deposito/polizza (ossia il beneficiario, il cessionario, l'erede, il custode, il rappresentante dell'avente diritto), che ne abbia persa la disponibilità a seguito di furto, smarrimento o distruzione, può fare istanza al Presidente del Tribunale dove il libretto/certificato di deposito/polizza è pagabile. Il provvedimento che pronuncia l'ammortamento del titolo, ne autorizza il pagamento dopo 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale (pubblicazione obbligatoria per il libretto/certificato di deposito/polizza di importo superiore a € 25.622,00) o dalla data di affissione nei locali dell'Istituto emittente (quando il libretto/certificato di deposito/polizza è di importo inferiore a € 25.622,00 e pertanto non sussiste l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).
La riabilitazione è un provvedimento emanato su istanza del debitore a condizione che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato. Il decreto di riabilitazione consente la cancellazione dei protesti dal registro informatico tenuto dalla Camera di commercio.

Lista degli allegati"

Allegati

La persona offesa dal delitto di usura può ottenere la sospensione della pubblicazione o la cancellazione del protesto levato in relazione a titolo di credito posto all’incasso dall’imputato del reato di usura.
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