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Tutela e Persona

L'amministrazione di sostegno e' l'istituto più recente e applicato per la tutela di soggetti con patologie che li rendono, in via temporanea o permanente, invalidi (parzialmente o totalmente) e non in grado di badare a se stessi e ai loro interessi, anche patrimoniali: anziani, disabili fisici o psichici, malati gravi e terminali, persone colpite da ictus, soggetti dediti al gioco d'azzardo, ecc. E' pertanto un istituto che mira a proteggere le persone che, per infermita' o menomazioni fisiche o psichiche,anche parziali o temporanee, hanno una ridotta autonomia nella loro vita quotidiana. Alle persone disabili, quindi, sono riconosciute delle misure di protezione flessibili, adattabili nel tempo alle diverse e svariate esigenze, in modo tale da consentire una protezione del soggetto debole, senza mai giungere ad una totale esclusione della sua capacita' di agire. L'amministratore di sostegno e' nominato dal Giudice Tutelare ed e' scelto preferibilmente nello stesso ambito familiare dell'assistito, secondo requisiti d'idoneita' ritenuti dallo stesso Giudice. Puo' essere nominato amministratore di sostegno: il coniuge (o la persona stabilmente convivente, il padre, la madre, il figlio, il fratello o la sorella ed i parenti entro il quarto grado. Sono questi, infatti, i soggetti legittimati ad agire, oppure (comunque) quelli che devono essere informati della pendenza del ricorso presentato dinanzi al Giudice. Qualora tale scelta non sia possibile, per motivi di opportunita' o altro, l'amministratore e' nominato tenuto conto dell'esclusivo interesse del beneficiario. Atti per i quali occorre sempre l'autorizzazione del Giudice: E' richiesta l'autorizzazione del Giudice Tutelare per: - acquistare beni, tranne i mobili necessari per l'economia domestica e per l'amministrazione del patrimonio; - riscuotere capitali, consentire alla cancellazione di ipoteche o allo svincolo di pegni, assumere obbligazioni; - accettare eredita' o rinunciarvi, accettare donazioni o legati; - fare contratti di locazione d'immobili di durata superiore ai nove anni; - promuovere giudizi, salvo che si tratti di denunzie di nuova opera o di danno temuto, di azioni possessorie o di sfratto e di azioni per riscuotere frutti o per ottenere provvedimenti conservativi. E' richiesta l'autorizzazione del Tribunale, su parere del Giudice Tutelare per: - alienare beni, eccettuati frutti e mobili soggetti a facile deterioramento; Quando nel dare l'autorizzazione il Tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare. - costituire pegni o ipoteche; - procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi; - fare compromessi e transazioni o accettare concordati. Gli atti compiuti senza osservare le norme dei precedenti articoli possono essere annullati su istanza del tutore o del minore o dei suoi eredi o aventi causa. L'amministratore di sostegno deve redigere entro un anno dalla nomina, e per i successivi anni in cui e' incaricato, un rendiconto attestante l'attivita' economica del beneficiario. L'amministratore deve sottoscrivere il rendiconto annuale e gli allegati,e depositarlo entro l'anno,dalla data del giuramento, presso l'Ufficio tutele/AdS. La domanda puo' essere presentata dallo stesso beneficiario (anche se minore, interdetto o inabilitato), dal coniuge (o dalla persona stabilmente convivente), dai parenti entro il 4° grado, dagli affini entro il 2° grado, dal tutore o curatore e dal Pubblico Ministero. I responsabili dei servizi socio-sanitari, che abbiano conoscenza di fatti tali da rendere necessario il procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a presentare autonomamente la richiesta.

Lista degli allegati"

Allegati

Il trattamento sanitario obbligatorio e' uno strumento cautelare rivolto verso una persona affetta da malattia mentale, nella fase acuta della sua situazione di malessere psichico. Tale provvedimento e' adottato dal Sindaco che agisce nella sua veste di autorita' sanitaria locale, con il potere di emettere ordinanze urgenti per imporre coattivamente il ricovero di un soggetto malato in struttura ospedaliera oppure in un altro luogo di cura, al fine di consentire l'applicazione d'idonee terapie. Pertanto il TSO e' compatibile con la norma costituzionale prevista dall'art. 32 co. 2 della Costituzione: esso si fonda su una proposta che e' formulata da un primo medico che ha valutato le condizioni del soggetto, mentre ad un secondo medico della ASL spetta la formulazione dell'eventuale convalida. A seguito di queste due certificazioni, il sindaco puo' emettere l'ordinanza che dispone il TSO ed e' tenuto a trasmetterla tempestivamente al Giudice tutelare entro 48 ore dal ricovero. Lo stesso nelle 48 ore successive deve provvedere alla convalida dell'ordinanza sindacale. Se il TSO non viene convalidato, il sindaco deve disporne l'immediata cessazione. Il ricovero puo' proseguire con il consenso volontario della persona e, in tal caso, non e' piu necessario l'intervento del Giudice. I casi principali che obbligano i genitori a rivolgersi al Giudice Tutelare sono: accettazione dell'eredita' con beneficio d'inventario; rinuncia all'eredita' pervenuta al minore a seguito del decesso di uno dei genitori o di altro parente; accettazione di un legato; riscossione di buoni fruttiferi intestati al minore; autorizzazione ad incassare la liquidazione (TFR) in caso di cessazione di rapporto di lavoro a causa del decesso del genitore; autorizzazione al passaggio di proprietà di un autoveicolo ereditato dal minore, (per la vendita dell’autoveicolo ereditato dal minore, il Giudice Tutelare esprime solo parere, il ricorso andrà successivamente depositato alla cancelleria volontaria giurisdizione- 6° piano, stanza 22); autorizzazione ad incassare polizza assicurativa a favore del minore; autorizzazione a prelevare dalla banca somme intestate al minore; autorizzazione a riscuotere somme per conto del minore a causa di incidente; autorizzazione ad accettare una donazione fatta al minore; autorizzazione ad acquistare o vendere bene immobile in nome e per conto del minore. N.B: la riscossione dell’indennità di frequenza e/o accompagnamento per i figli minori non necessitano dell’autorizzazione del Giudice leggi la nota
La persona muta o sorda che ha la necessità di sottoscrivere un atto notarile, deve chiedere, per la validità dell'atto, la nomina di un interprete al Presidente del Tribunale del luogo di residenza dei richiedenti.
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